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Agli effetti della presente legge sono complessi ricettivi complementari a carattere turistico sociale gli allestimenti gestiti da enti o da privati che non abbiano finalita' di lucro, attuati per soddisfare le esigenze del turismo sociale e giovanile, come gli alberghi od ostelli per la gioventu', i campeggi, i villaggi turistici, le case per ferie, e in genere gli altri allestimenti concernenti il turismo sociale che non abbiano le caratteristiche volute dal regio decreto-legge 18 gennaio 1937, n. 975, convertito nella legge 30 dicembre 1937, n. 2651, e successive modificazioni. Sono alberghi od ostelli per la gioventu' i complessi ricettivi sommariamente attrezzati per ospitare, per un periodo di tempo limitato, i giovani turisti in transito ed i loro accompagnatori che siano soci di enti costituiti per contribuire al miglioramento morale, intellettuale e fisico della gioventu' attraverso la pratica del turismo e del viaggio individuale o di gruppo. Sono campeggi i parchi attrezzati per la sosta di turisti provvisti di tenda o di altri mezzi di pernottamento autonomi e accessoriamente dotati di mensa o spaccio. Sono villaggi turistici i centri di ospitalita', sommariamente attrezzati per il soggiorno di turisti, realizzati in tende od anche in allestimenti stabili minimi. Sono case per ferie i complessi ricettivi stabili sommariamente attrezzati per ospitare, in periodi determinati, i dipendenti di amministrazioni o aziende pubbliche o private e i soci di associazioni ed organizzazioni aventi esclusivo fine di assistenza sociale. Sono autostelli i posti di sosta istituiti lungo le vie di comunicazione per permanenze di riposo e ristoro ed assistenza tecnica a favore dei turisti motorizzati in transito. I complessi ricettivi complementari che non rispondono alle caratteristiche di cui ai precedenti commi sono assoggettati alla disciplina delle aziende alberghiere.
Testo in vigore dal 16 aprile 1958 al 21 giugno 2011
