Provvedimento abrogato dal d.lgs. 23 maggio 2011, n. 79.
Abrogato dal 21 giugno 2011
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 23 maggio 2011, n. 79.
Abrogato dal 21 giugno 2011
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1958
Confronto con la versione in vigore dal 16 aprile 1958 al 21 giugno 2011. 69 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: La presente legge si applica anche ai complessi gia' in funzione all'atto della sua entrata in vigore. Per tali complessi deve essere richiesta, non oltre tre mesi dalla data anzidetta, l'autorizzazione di cui all'art. 2. Le attivita' che non risultino conformi alle disposizioni dei precedenti articoli o per le quali non venga concessa l'autorizzazione di cui all'art. 2, devono cessare entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 23 MAGGIO 2011, N. 79
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1958-03-21;326~art11 · fonte del testo