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Entro trenta giorni dalla comunicazione del parere dell'Ente provinciale per il turismo, competente per territorio, il prefetto deve decidere sulla richiesta di autorizzazione. L'autorizzazione deve essere pubblicata entro quindici giorni nel Foglio annunzi legali della Provincia. Contro il provvedimento del prefetto e' ammesso ricorso, entro trenta giorni, al Ministro per l'interno il quale, di concerto con il Commissario per il turismo, decide in via, definitiva.

Testo in vigore dal 16 aprile 1958 al 21 giugno 2011

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1958-03-21;326~art4 · fonte del testo