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La vigilanza sui complessi di cui all'art. 1 e' esercitata dal Commissariato per il turismo, dai prefetti, dalle autorita' di pubblica sicurezza e dagli Enti provinciali per il turismo, ognuno per la parte di propria competenza, ai sensi delle disposizioni vigenti. Resta ferma la competenza delle autorita' sanitarie per quanto attiene alla vigilanza igienico-sanitaria.

Testo in vigore dal 16 aprile 1958 al 21 giugno 2011

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1958-03-21;326~art7 · fonte del testo