Normativa organica per i profughi

Art. 18 — Esercizio della professione di notaio

I profughi di cui all'articolo 1, i quali nei territori di provenienza abbiano esercitato la professione di notaio, sono, a domanda, temporaneamente assegnati in soprannumero al comune capoluogo di un distretto notarile da essi indicato, previo accertamento, da parte del Ministero di grazia e giustizia, del possesso del prescritto titolo di studio, dell'effettivo esercizio dell'attivita' suddetta, nonche' dei requisiti di moralita' e di condotta. La predetta domanda deve essere presentata non oltre un anno dalla data del rimpatrio. I notai in soprannumero di cui al primo comma sono successivamente iscritti di ufficio tra i concorrenti a tutte le sedi vacanti nel distretto cui appartengono, sino a quando non conseguano il trasferimento.

Testo vigente dal 28 dicembre 1981

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urn:nir:stato:legge:1981-12-26;763~art18 · fonte su Normattiva