Art. 6 — Precedenza nei concorsi per trasferimento
Nei concorsi per trasferimento in sedi di un distretto in cui vi siano notai in soprannumero per soppressione di posti o per trasferimento al capoluogo, e' data la precedenza, su ogni altro aspirante, ai notai in esercizio nel distretto medesimo. A parita' di condizioni, la preferenza spetta ai notai in soprannumero e, fra questi, ai titolari di posti soppressi. Entro un triennio dall'attuazione del provvedimento modificativo della circoscrizione i notai, che non hanno ottenuto il trasferimento in soprannumero perche' non si sono verificate le condizioni previste nei commi secondo e terzo dell'articolo precedente, sono equiparati ai notai che hanno conseguito tale trasferimento agli effetti dei concorsi contemplati nel primo comma del presente articolo. Nei concorsi di trasferimento a sede di nuova istituzione, gia' aggregata ad altra sede, e' data la precedenza, su ogni altro aspirante, al notaio titolare della sede cui quella messa a concorso era aggregata il quale abbia prestato in quest'ultima la sua obbligatoria assistenza.
Testo vigente dal 12 maggio 1976
