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Il Ministro per l'aeronautica ha facolta' di disporre, con provvedimento collettivo per gli appartenenti a ciascun ruolo e categoria, il collocamento in congedo illimitato prima del compimento della ferma assunta, dei sottotenenti provenienti dal medesimo reclutamento, qualora cio' sia richiesto da ragioni di bilancio o di servizio.

Testo in vigore dal 22 gennaio 1941 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1940-12-02;1848~art10 · fonte del testo