Provvedimento abrogato dal d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1941
Confronto con la versione in vigore dal 22 gennaio 1941 al 9 ottobre 2010. 90 parole tolte, 10 parole aggiunte in 3 capoversi.
tolto: Gli allievi che, per qualsiasi motivo, non frequentino almeno un terzo delle lezioni ed esercitazioni saranno dimessi dal corso allievi ufficiali.
tolto: Il Ministro per l'aeronautica ha altresi' la facolta' - su proposta del Comando della scuola o dell'ente presso cui si svolgono detti corsi - di dimettere dai corsi stessi quegli allievi che per deficienza di qualita' militari o per motivi disciplinari non ritenga meritevoli della nomina ad ufficiale.
tolto: Agli allievi dimessi dai corsi, che abbiano ancora obblighi di ferma, si applicano le disposizioni del quarto comma dell'art. 9 della presente legge.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1940-12-02;1848~art8 · fonte del testo