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Ai corsi di cui all'articolo precedente possono essere ammessi nel numero che sara' stabilito di volta in volta dal Ministro per l'aeronautica - avuto riguardo al numero medio degli ufficiali di complemento in servizio di prima nomina o richiamati temporaneamente dal congedo che il Ministro per l'aeronautica e' autorizzato annualmente a tenere in servizio - i cittadini italiani che, oltre ad essere in possesso dei requisiti indicati nel successivo art. 3, non abbiano ancora soddisfatto ai loro obblighi di ferma, abbiano compiuto il 18° anno di eta' alla data del relativo bando, e non superato il 26°, ovvero il 32° se dispensati dal presentarsi alle armi perche' gia' residenti all'estero.

Testo in vigore dal 22 gennaio 1941 al 12 settembre 1942

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1940-12-02;1848~art2 · fonte del testo