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Ai corsi di cui all'articolo precedente possono essere ammessi nel numero che sara' stabilito di volta in volta dal Ministro per l'aeronautica - avuto riguardo al numero medio degli ufficiali di complemento in servizio di prima nomina o richiamati temporaneamente dal congedo che il Ministro per l'aeronautica e' autorizzato annualmente a tenere in servizio - i cittadini italiani che, oltre ad essere in possesso dei requisiti indicati nel successivo art. 3, non abbiano ancora soddisfatto ai loro obblighi di ferma, abbiano compiuto il 18° anno di eta' alla data del relativo bando, e non superato il 26°, ovvero il 32° se dispensati dal presentarsi alle armi perche' gia' residenti all'estero.
Testo in vigore dal 22 gennaio 1941 al 12 settembre 1942
