Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 12 settembre 1942 al 9 ottobre 2010. Leggi il testo vigente →
((Ai corsi di cui all'articolo precedente possono essere ammessi, nel numero che sara' stabilito di volta in volta dal Ministero dell'aeronautica - avuto riguardo al numero medio degli ufficiali di complemento in servizio di prima nomina o richiamati temporaneamente dal congedo che il Ministero dell'aeronautica e' autorizzato annualmente a tenere in servizio - i cittadini italiani che, oltre ad essere in possesso dei requisiti indicati nel successivo art. 3, abbiano compiuto il 18° anno di eta', alla data del relativo bando e non superato il 28°, o il 32° se dispensati dal presentarsi alle armi perche' gia' residenti all'estero ovvero, se gia' incorporati nella Regia aeronautica, non abbiano compiuto i loro obblighi di ferma di leva)).
Testo in vigore dal 12 settembre 1942 al 9 ottobre 2010
