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L'ammissione ai corsi allievi ufficiali di complemento di cui all'art. 2 della presente legge, che si svolgeranno secondo i programmi e con le norme da stabilirsi dal Ministero, ha luogo col grado di aviere; dopo due mesi di corso gli allievi saranno promossi al grado di aviere scelto.
Testo in vigore dal 22 gennaio 1941 al 9 ottobre 2010
