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[1]Gli allievi che, per qualsiasi motivo, non frequentino almeno un terzo delle lezioni ed esercitazioni saranno dimessi dal corso allievi ufficiali.
[2]Il Ministro per l'aeronautica ha altresi' la facolta' - su proposta del Comando della scuola o dell'ente presso cui si svolgono detti corsi - di dimettere dai corsi stessi quegli allievi che per deficienza di qualita' militari o per motivi disciplinari non ritenga meritevoli della nomina ad ufficiale.
[3]Agli allievi dimessi dai corsi, che abbiano ancora obblighi di ferma, si applicano le disposizioni del quarto comma dell'art. 9 della presente legge.
Testo in vigore dal 22 gennaio 1941 al 9 ottobre 2010
