Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 22 gennaio 1941 al 9 ottobre 2010. Leggi il testo vigente →

[1]Gli allievi che, per qualsiasi motivo, non frequentino almeno un terzo delle lezioni ed esercitazioni saranno dimessi dal corso allievi ufficiali.

[2]Il Ministro per l'aeronautica ha altresi' la facolta' - su proposta del Comando della scuola o dell'ente presso cui si svolgono detti corsi - di dimettere dai corsi stessi quegli allievi che per deficienza di qualita' militari o per motivi disciplinari non ritenga meritevoli della nomina ad ufficiale.

[3]Agli allievi dimessi dai corsi, che abbiano ancora obblighi di ferma, si applicano le disposizioni del quarto comma dell'art. 9 della presente legge.

Testo in vigore dal 22 gennaio 1941 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1940-12-02;1848~art8 · fonte del testo