Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1960
Confronto con la versione in vigore dal 15 luglio 1960 al 16 dicembre 2010. 144 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Sono altresi' ammessi a compiere operazioni di piccolo prestito ai dipendenti statali, di cui alla presente legge, gli enti, con le rispettive organizzazioni centrali, contemplati dall'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180, che approva il testo unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti delle pubbliche Amministrazioni. Gli enti suddetti possono delegare previa autorizzazione dei competenti organi di vigilanza, in quanto occorra, il compimento delle operazioni di piccoli prestiti ad enti fiduciari e commissionari. Il tasso annuo di interesse non potra' superare l'8,50 per cento comprensivo di ogni onere accessorio fiscale, assicurativo e di ogni spesa. Sono estese ai piccoli prestiti la procedura di recupero mediante ritenuta diretta di cui al precedente art. 1 e le disposizioni di cui agli articoli 3 e 5 della presente legge.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1960-06-29;656~art7 · fonte del testo