Art. 10 — COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 9 NOVEMBRE 1994 N. 694
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Le operazioni di trapianto devono essere effettuate esclusivamente presso gli enti ospedalieri o gli istituti universitari che siano stati autorizzati dal Ministero della sanita' previo parere del Consiglio superiore di sanita'. L'autorizzazione viene rilasciata quando, a cura dell'Istituto superiore di sanita', sia accertata l'idoneita' delle attrezzature esistenti sia nel settore dell'intervento chirurgico che per l'organizzazione della ricerca immunologica, e sia documentata la specifica competenza medico-chirurgica e biologica dei sanitari preposti agli interventi. L'autorizzazione deve indicare i nomi dei sanitari dell'ente ospedaliero o dell'istituto universitario abilitati al trapianto di parti di cadavere. Essa deve essere rinnovata ogni cinque anni, ma puo' essere revocata in qualsiasi momento qualora vengano a mancare, in tutto o in parte, le condizioni che ne hanno consentito il rilascio.
Testo in vigore dal 19 dicembre 1975 al 19 giugno 1995
