Art. 10 — COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 9 NOVEMBRE 1994 N. 694
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((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 9 NOVEMBRE 1994 N. 694)). L'autorizzazione deve indicare i nomi dei sanitari dell'ente ospedaliero o dell'istituto universitario abilitati al trapianto di parti di cadavere. Essa deve essere rinnovata ogni cinque anni, ma puo' essere revocata in qualsiasi momento qualora vengano a mancare, in tutto o in parte, le condizioni che ne hanno consentito il rilascio. /noteart;
Testo in vigore dal 19 giugno 1995 al 16 aprile 1999
