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Fermo l'obbligo dei medici curanti, in caso di cessazione del battito cardiaco, di compiere tutti gli interventi suggeriti dalla scienza e dalla tecnica per salvaguardare la vita del paziente, quando, previo adempimento di tutte le condizioni previste dalla legge, il corpo di una persona deceduta viene destinato ad operazioni di prelievo, l'accertamento della morte deve essere effettuato, salvo i casi di cui all'articolo 4, mediante il rilievo continuo dell'elettrocardiogramma protratto per non meno di venti minuti primi e l'accertamento di assenza di respirazione spontanea, dopo sospensione, per due minuti primi, di quella artificiale e di assenza di attivita' elettrica cerebrale, spontanea e provocata. Le operazioni di prelievo possono essere effettuate in ospedali civili e militari, negli istituti universitari, negli istituti di ricerca e nelle case di cura private, all'uopo autorizzati dal Ministero della sanita'. Il Ministero della sanita' rilascia l'autorizzazione ai sensi del secondo e terzo comma dell'articolo 10 della presente legge. Le operazioni di prelievo della cornea possono essere effettuate anche in luoghi diversi da quelli indicati nei commi precedenti purche' eseguite da sanitari appartenenti agli enti, istituti o case di cura indicati nel presente articolo. La morte deve essere accertata da un collegio di tre medici, di cui uno esperto in cardiologia ed uno esperto in elettroencefalografia.

Testo in vigore dal 19 dicembre 1975 al 9 agosto 1990

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1975-12-02;644~art3 · fonte su Normattiva