Il secondo comma dell'articolo 3 della legge 2 dicembre 1975, n. 644, e' sostituito dal seguente: "Gli ospedali, gli istituti universitari e gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, qualora dotati di reparti di rianimazione e di chirurgia generale, sono tenuti a svolgere attivita' di prelievo, previa comunicazione in tal senso trasmessa al Ministero della sanita'. Il prelievo puo' effettuarsi altresi' nelle case di cura private all'uopo autorizzate dal Ministero della sanita'". All'articolo 9 della legge 2 dicembre 1975, n. 644, sono aggiunti i seguenti commi: "I medici autorizzati ad effettuare il trapianto possono effettuare le operazioni di prelievo in tutte le strutture ospedaliere pubbliche indicate all'articolo 3, secondo comma, della presente legge. I collegi medici previsti dall'articolo 3, ultimo comma, e dall'articolo 5 della presente legge sono tenuti, a richiesta, ad accertare la morte del probabile donatore presso strutture ospedaliere diverse da quelle di appartenenza". Le disposizioni relative all'autorizzazione al prelievo di parti di cadavere contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n. 409, sono riferite alle sole case di cura private. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano sino all'entrata in vigore della nuova disciplina organica in materia di prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico e, successivamente, in quanto con essa non incompatibili.

Testo vigente dal 25 luglio 1990

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urn:nir:stato:legge:1990-07-13;198~art1 · fonte su Normattiva