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Nei soggetti affetti da lesioni cerebrali primitive e sottoposti a rianimazione presso enti ospedalieri od istituti universitari, la morte si verifica quando in essi venga riscontrata la contemporanea presenza delle seguenti condizioni:

  • 1)stato di coma profondo accompagnato da:
  • a)atonia muscolare;
  • b)ariflessia tendinea dei muscoli scheletrici innervati dai nervi cranici;
  • c)indifferenza dei riflessi plantari;
  • d)midriasi paralitica con assenza del riflesso corneale e del riflesso pupillare alla luce;
  • 2)assenza di respirazione spontanea, dopo sospensione, per due minuti primi, di quella artificiale;
  • 3)assenza di attivita' elettrica cerebrale, spontanea e provocata. L'inizio della coesistenza delle condizioni predette determina il momento della morte, ma questa deve essere accertata attraverso la loro ininterrotta presenza durante un successivo periodo di almeno dodici ore, in assenza di somministrazione di farmaci depressivi del sistema nervoso centrale e di condizioni di ipotermia indotta artificialmente. Le condizioni di cui ai punti 1) e 2) del primo comma devono essere controllate e rilevate ad intervalli di tempo non superiori ad un'ora. Invece l'accertamento dell'assenza dell'attivita' elettrica cerebrale, spontanea e provocata, dovra' essere effettuato per periodi di trenta minuti primi, ripetuti ogni quattro ore durante le dodici ore di osservazione. Qualora, durante il periodo di osservazione, si verifichi la cessazione spontanea del battito cardiaco, l'accertamento della morte viene effettuato con le modalita' indicate nel primo comma dell'articolo 3.

Testo in vigore dal 19 dicembre 1975 al 16 aprile 1999

Corte costituzionale

L’articolo non è mai stato in discussione davanti alla Corte: è servito da metro per giudicarne altri.

  • Sentenza n. 414/1995

    Parametro
    27 luglio 1995

    Il dover considerare, anche nell'accertamento del delitto di omicidio colposo previsto dall'art. 589 cod. pen., - in forza delle norme degli artt. 4, legge 2 dicembre 1975, n. 644, e 1 e 2, secondo comma, legge 29 dicembre 1993, n. 578 - la morte della vittima avvenuta con la cessazione irreversibile, debitamente confermata, delle funzioni dell'encefalo, anche se - come nel caso di specie - fino all'espianto di organi effettuato dai sanitari, il cuore abbia continuato a battere, sia pure in modo assistito, costituisce il risultato di una interpretazione logico- sistematica e assiologica di cui il termine "morte" (contenuto nell'articolo 589 cod. pen. e prima delle su citate leggi del 1975 e del 1993, inteso in senso meramente "naturalistico") è suscettibile e non già - contrariamente a quanto ritenuto dal giudice rimettente - il risultato di una applicazione analogica attraverso la quale si sarebbe fatto cadere sotto la norma del codice un evento diverso da quello dalla stessa originariamente contemplato. Non sussistono perciò la denunciata violazione del principio di legalità delle norme penali, e, di conseguenza, neppure quelle - pure prospettate - del divieto - sancito dal principio di eguaglianza - di sottoporre alla stessa sanzione fatti "ontologicamente" diversi, e del principio della personalità della responsabilità penale. (Non fondatezza della questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 25, 3 e 27 Cost., dell'art. 589 cod. pen., in relazione agli artt. 4, legge 2 dicembre 1975, n. 644, e 1 e 2, comma 2, legge 29 dicembre 1993, n. 578). - V. la precedente massima A. red. S. P.

    Art. 589 c.p. · Art. 3 cost. · Art. 25 cost. · Art. 27 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1975-12-02;644~art4 · fonte del testo