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Nei soggetti affetti da lesioni cerebrali primitive e sottoposti a rianimazione presso enti ospedalieri od istituti universitari, la morte si verifica quando in essi venga riscontrata la contemporanea presenza delle seguenti condizioni:
- 1)stato di coma profondo accompagnato da:
- a)atonia muscolare;
- b)ariflessia tendinea dei muscoli scheletrici innervati dai nervi cranici;
- c)indifferenza dei riflessi plantari;
- d)midriasi paralitica con assenza del riflesso corneale e del riflesso pupillare alla luce;
- 2)assenza di respirazione spontanea, dopo sospensione, per due minuti primi, di quella artificiale;
- 3)assenza di attivita' elettrica cerebrale, spontanea e provocata. L'inizio della coesistenza delle condizioni predette determina il momento della morte, ma questa deve essere accertata attraverso la loro ininterrotta presenza durante un successivo periodo di almeno dodici ore, in assenza di somministrazione di farmaci depressivi del sistema nervoso centrale e di condizioni di ipotermia indotta artificialmente. Le condizioni di cui ai punti 1) e 2) del primo comma devono essere controllate e rilevate ad intervalli di tempo non superiori ad un'ora. Invece l'accertamento dell'assenza dell'attivita' elettrica cerebrale, spontanea e provocata, dovra' essere effettuato per periodi di trenta minuti primi, ripetuti ogni quattro ore durante le dodici ore di osservazione. Qualora, durante il periodo di osservazione, si verifichi la cessazione spontanea del battito cardiaco, l'accertamento della morte viene effettuato con le modalita' indicate nel primo comma dell'articolo 3.
Testo in vigore dal 19 dicembre 1975 al 16 aprile 1999
