Sono validi gli atti ed i provvedimenti adottati ed hanno efficacia i rapporti giuridici, compresi quelli tributari, sorti sulla base del decreto-legge 27 agosto 1970, n. 621, con esclusione della disposizione contemplata dal secondo comma dell'articolo 18. Ai fini del comma precedente i prezzi dei contrassegni di Stato indicati dall'articolo 14 del precitato decreto si intendono riferiti ai recipienti contenenti acquaviti ottenute dai cereali e dalla canna; l'imposta erariale di consumo per le banane fresche prevista dal primo comma dell'articolo 18 si intende fissata in lire 110 per chilogrammo.

Testo vigente dal 23 dicembre 1970

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urn:nir:stato:legge:1970-12-18;1035~artunico · fonte del testo