Sono validi gli atti ed i provvedimenti adottati, anche ai fini degli atti e provvedimenti ad essi conseguenti, ed hanno efficacia i rapporti giuridici sorti sulla base degli articoli 1, 3 e 4 del decreto-legge 11 dicembre 1980, n. 827, fra la data della sua entrata in vigore e la data di entrata in vigore del decreto-legge 13 gennaio 1981, n. 8.
Testo vigente dal 10 febbraio 1981
