Sono validi gli atti ed i provvedimenti adottati, anche ai fini degli atti e provvedimenti ad essi conseguenti, ed hanno efficacia i rapporti giuridici sorti sulla base degli articoli 1, 3 e 4 del decreto-legge 11 dicembre 1980, n. 827, fra la data della sua entrata in vigore e la data di entrata in vigore del decreto-legge 13 gennaio 1981, n. 8.

Testo vigente dal 10 febbraio 1981

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urn:nir:stato:legge:1981-02-09;16~art2 · fonte su Normattiva