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[1]Gli oggetti destinati all'esportazione non sono soggetti agli obblighi di cui alla presente legge, ma non possono essere posti in vendita al pubblico per nessun titolo, se non siano in precedenza messi in regola con la presente legge.

[2]I negozianti, i commissionari o commercianti all'ingrosso, solo se muniti di apposita licenza per l'esportazione, da chiedere, secondo le modalita' da stabilirsi nel regolamento, ai Consigli provinciali dell'economia corporativa, potranno acquistare presso i fabbricanti oggetti dichiarati per l'esportazione, ma saranno tenuti, prima di prenderne consegna, a fare una dichiarazione descrittiva di tali oggetti all'ufficio metrico e del saggio dei metalli preziosi.

Testo in vigore dal 7 marzo 1934 al 16 febbraio 1968

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1934-02-05;305~art10 · fonte del testo