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E' fatto divieto d'imprimere il titolo in millesimi e in carati sugli oggetti di metalli differenti da quelli preziosi, anche se dorati, argentati, ovvero placcati e rinforzati con metalli preziosi, oppure sugli oggetti d'oro, di argento e di platino nel cui interno siano state introdotte sostanze diverse quale mastice, piombo, ecc.,

Testo in vigore dal 7 marzo 1934 al 16 febbraio 1968

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urn:nir:stato:legge:1934-02-05;305~art11 · fonte del testo