Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 16 febbraio 1968 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
Provvedimento abrogato dalla l. 30 gennaio 1968, n. 46.
Abrogato dal 16 febbraio 1968
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 16 febbraio 1968 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
Provvedimento abrogato dalla l. 30 gennaio 1968, n. 46.
Abrogato dal 16 febbraio 1968
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Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
3 versioni dal 1934
Confronto con la versione in vigore dal 7 marzo 1934 al 16 febbraio 1968. 81 parole tolte, 9 parole aggiunte in 2 capoversi.
tolto: La vendita di materie prime e di oggetti contenenti metalli preziosi fra produttori e commercianti deve essere in ogni caso accompagnata da regolare fattura rilasciata dal venditore nella quale sara' indicato l'oggetto, la qualita' del metallo predominante, il marchio del produttore, il titolo in millesimi e quanto altro occorre ad identificare l'oggetto stesso.
tolto: Per gli oggetti preziosi che a tenore dell'art. 9, comma e), sono esenti dall'applicazione del marchio, il titolo ed il marchio del produttore dovranno essere indicati in fattura.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 30 GENNAIO 1968, N. 46
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1934-02-05;305~art13 · fonte del testo