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[1]Per assicurarsi dell'osservanza delle norme di questa legge gli ispettori metrici e del saggio hanno facolta' di accedere nei locali adibiti alla produzione o al commercio di oggetti contenenti metalli preziosi, di verificare le merci ivi giacenti o in lavorazione, e di controllare mediante la pietra di paragone e con quegli altri mezzi che non deteriorino l'oggetto e che mirino a stabilire il titolo, l'applicazione dei marchi in conformita' della legge.
[2]Detti ispettori hanno altresi' facolta' di verificare il punzone per accertare, prendendone se del caso le impronte, che si tratta di quelli consegnati ai produttori dall'ufficio del saggio e che possono ancora essere convenientemente adoperati.
[3]In caso di dubbio sui titoli o di sospetta frode, i suddetti ispettori dovranno redigere regolare verbale, e in loro presenza il produttore o commerciante proprietario dell'oggetto, dovra' chiudere l'oggetto stesso in plico sigillato e inviarlo immediatamente al competente ufficio di analisi.
[4]Se l'oggetto sara' trovato rispondente alle disposizioni della presente legge, verra' rispedito dall'ufficio di analisi al proprietario.
[5]In caso contrario l'oggetto verra' trasmesso alla autorita' giudiziaria a norma dell'art. 16.
[6]In caso di assenza o di rifiuto della persona tenuta a sottoporre l'oggetto al saggio dell'ufficio di analisi, si procedera' al prelevamento di ufficio con l'intervento di uno degli ufficiali di polizia giudiziaria menzionati nel primo e nel terzo comma dell'articolo 221 del Codice di procedura penale.
Testo in vigore dal 7 marzo 1934 al 16 febbraio 1968
