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Quando al saggio dell'oggetto risulti che il titolo dichiarato non risponde al titolo effettivo, il capo dell'ufficio del saggio presentera' relazione circostanziata alla autorita' giudiziaria competente, unendovi il verbale di cui all'articolo 14 ed il certificato del saggio con l'ammontare della relativa spesa che dalla sentenza di condanna sara' posta a carico del contravventore.

Testo in vigore dal 7 marzo 1934 al 16 febbraio 1968

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urn:nir:stato:legge:1934-02-05;305~art16 · fonte del testo