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Le organizzazioni sindacali dell'industria e del commercio, ogni qualvolta abbiano sospetti che i prodotti di cui alla presente legge siano stati fabbricati o messi in vendita in contravvenzione alle norme contenute nella legge stessa, potranno richiedere alle autorita' competenti il prelievo di tali prodotti e dei campioni relativi.
Testo in vigore dal 7 marzo 1934 al 16 febbraio 1968
