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[1]Tutti coloro che sono soggetti agli obblighi di cui all'articolo 7 dovranno presentare al competente ufficio del saggio dei metalli preziosi, entro due mesi dalla entrata in vigore della legge stessa, la domanda della concessione del marchio, accompagnata da una quietanza di versamento di concessione governativa fissata in L. 200.
[2]Detta tassa verra' ridotta a L. 75 per quelle ditte che non siano state inscritte nei ruoli di ricchezza mobile per un reddito superiore alle L. 8000.
[3]La concessione e' soggetta a una rinnovazione annuale dietro pagamento di una tassa di L. 150 riducibili a L. 50 per quelle ditte che non siano state inscritte nei ruoli di ricchezza mobile per un reddito superiore alle L. 8000.
Testo in vigore dal 7 marzo 1934 al 16 febbraio 1968
