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Trascorso un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, nessun oggetto fabbricato con metalli preziosi dovra' uscire dalle officine o dalle fabbriche senza il relativo marchio di produzione ed il titolo in millesimi. Le rimanenze che - trascorso l'anno - si troveranno presso i fabbricanti potranno uscire dalle officine o dalle fabbriche purche' munite di un marchio speciale secondo le norme che saranno stabilite nel regolamento.
Testo in vigore dal 7 marzo 1934 al 16 febbraio 1968
