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[1]Il Ministero delle corporazioni provvedera' alla istituzione presso gli uffici governativi di controllo facoltativo dei metalli preziosi di cui alla legge 2 maggio 1872, n. 806 (serie II), di un servizio di verifica dei marchi di identificazione del produttore di cui agli articoli 6, 7, 8, 9, 10, 22 e di quelli degli Stati esteri di cui all'art. 8 della presente legge.

[2]Detti uffici, se richiesti, applicheranno al lato dei suddetti marchi che alla verifica risultassero autentici, un loro marchio speciale che servira' a provare l'eseguito controllo.

Testo in vigore dal 7 marzo 1934 al 16 febbraio 1968

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1934-02-05;305~art23 · fonte del testo