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[1]Per provvedere alle spese necessarie per la applicazione della presente legge il Ministro per le finanze e' autorizzate a disporre con proprio decreto l'aumento della tassa da L. 20 a L. 100 e da lire 12 a lire 45 rispettivamente per il rilascio e la rinnovazione annuale della patente per i fabbricanti e i commercianti di oggetti preziosi, di cui all'art. 3 del R. decreto-legge 28 dicembre 1922, n. 1670.

[2]Lo stesso Ministro per le finanze e' autorizzato a provvedere con suo decreto alle variazioni di bilancio occorrenti per l'applicazione della presente legge.

Testo in vigore dal 7 marzo 1934 al 16 febbraio 1968

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urn:nir:stato:legge:1934-02-05;305~art24 · fonte del testo