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[1]E' accordata sui titoli delle materie prime garantite dai venditori una tolleranza di saggio di 5 millesimi per il platino, di 2 millesimi per l'oro e di 3 millesimi per l'argento.

[2]Detta tolleranza non e' ammessa nelle vendite di materie preziose di qualunque specie alla Regia zecca ed alla Bonea d'Italia.

Testo in vigore dal 7 marzo 1934 al 16 febbraio 1968

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1934-02-05;305~art3 · fonte del testo