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[1]I banchi e gli altri commercianti in metalli preziosi greggi e coloro che intendono fabbricare direttamente in proprie officine o stabilimenti, o assumersi la responsabilita' della lavorazione, ovvero importare dall'estero oggetti contenenti platino, oro, argento, debbono richiedere al competente ufficio del saggio dei metalli preziosi la registrazione del proprio marchio di identificazione. A tale scopo l'interessato dovra' presentare la relativa domanda, corredata dalle indicazioni previste nel regolamento, nonche' della bolletta della tassa di cui all'articolo 20.
[2]L'ufficio del saggio dei metalli preziosi, non oltre due mesi dalla data della richiesta, assegna alla ditta richiedente il suo numero caratteristico, fa eseguire presso la Regia zecca il punzone del marchio provinciale e del numero caratteristico che consegna all'interessato, dietro rimborso delle spese,
Testo in vigore dal 7 marzo 1934 al 16 febbraio 1968
