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L'Ufficio provinciale metrico e del saggio dei metalli preziosi, non oltre due mesi dalla data di presentazione della richiesta di cui al secondo comma del precedente articolo 10, assegna al richiedente il numero caratteristico del marchio e fa in seguito eseguire, presso la Zecca, le matrici recanti le impronte del marchio stesso.
Testo in vigore dal 16 febbraio 1968 al 2 ottobre 1999
