Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 2 ottobre 1999

Confronto con la versione in vigore dal 16 febbraio 1968 al 2 ottobre 1999. 133 parole tolte, 10 parole aggiunte.

tolto: Gli oggetti di platino, palladio, oro e argento importati dall'estero per essere posti in vendita nel territorio della Repubblica, oltre ad essere al titolo legale, devono essere muniti del marchio del fabbricante estero che abbia il proprio legale rappresentante in Italia e di quello di identificazione dell'importatore, depositato ai sensi del successivo articolo 10. Gli oggetti di platino, palladio, oro e argento, quando rechino gia' l'impronta del marchio ufficiale di uno Stato estero, nel quale tale marchio sia obbligatorio e garantisca il titolo del metallo, potranno essere esentati dall'obbligo di recare il marchio di identificazione dello importatore, allorche' risulti che lo Stato estero di provenienza accordi analogo trattamento agli oggetti fabbricati in Italia e in esso importati e sempreche' i titoli garantiti ufficialmente siano corrispondenti o superiori a quelli previsti dalla presente legge.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 22 MAGGIO 1999, N. 251

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1968-01-30;46~art5 · fonte del testo