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La Zecca provvede alla fabbricazione delle matrici recanti le impronte dei marchi di identificazione. Le matrici vengono depositate presso gli uffici provinciali metrici e del saggio dei metalli preziosi competenti per territorio. I titolari dei marchi provvedono, secondo le modalita' del regolamento di esecuzione della presente legge, alla fabbricazione di punzoni contenenti le impronte dei marchi stessi, nel numero di esemplari occorrenti, ricavabili dalle matrici di cui al precedente comma. Detti punzoni devono essere muniti, a cura dell'Ufficio provinciale metrico e del saggio dei metalli preziosi, dello speciale bollo avente le caratteristiche previste dal regolamento. I marchi di identificazione resi inservibili dall'uso devono essere rimessi agli uffici provinciali per la deformazione che viene effettuata con le modalita' previste dal regolamento.
Testo in vigore dal 16 febbraio 1968 al 2 ottobre 1999
