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I metalli e gli oggetti contenenti metalli disciplinati dalla presente legge possono essere sottoposti a saggio, a richiesta degli interessati, da parte degli uffici provinciali metrici e del saggio dei metalli preziosi, che appongono, sul metallo o sull'oggetto saggiato, apposito marchio con le impronte indicate dal regolamento.

Testo in vigore dal 16 febbraio 1968 al 2 ottobre 1999

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1968-01-30;46~art16 · fonte del testo