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Le vendite di materie prime e di oggetti contenenti metalli preziosi effettuate da produttori ed importatori a commercianti, debbono essere accompagnate da fattura o da apposito certificato di garanzia del venditore; nei predetti documenti deve essere descritto l'oggetto e debbono essere indicati il metallo predominante, il marchio di identificazione ed il titolo in millesimi.

Testo in vigore dal 16 febbraio 1968 al 2 ottobre 1999

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1968-01-30;46~art19 · fonte del testo