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Agli effetti del terzo comma dell'articolo 221 del codice di procedura penale, gli impiegati del Servizio metrico e del saggio dei metalli preziosi, durante l'espletamento e nei limiti del loro servizio per l'applicazione delle norme della presente legge, sono ufficiali od agenti di polizia giudiziaria. La qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria compete al personale delle carriere direttiva e di concetto. La qualifica di agente di polizia giudiziaria compete al personale delle carriere esecutiva od ausiliaria. Per la identificazione del personale agli effetti del primo comma del presente articolo gli impiegati del Servizio metrico e del saggio dei metalli preziosi devono essere dotati di una speciale tessera munita di fotografia rilasciata dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
Testo in vigore dal 16 febbraio 1968 al 2 ottobre 1999
