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I campioni e gli oggetti prelevati per il saggio ed i residui dei campioni e degli oggetti stessi sono restituiti al proprietario se risultano rispondenti a quanto prescritto dalla presente legge.

Testo in vigore dal 16 febbraio 1968 al 2 ottobre 1999

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urn:nir:stato:legge:1968-01-30;46~art23 · fonte del testo