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Qualora il saggio dimostri che il titolo effettivo sia inferiore al titolo legale impresso e dichiarato su fattura, tenuto conto delle tolleranze di cui al precedente articolo 6, il capo dell'Ufficio provinciale metrico e del saggio dei metalli preziosi presenta all'autorita' giudiziaria competente una relazione circostanziata, unendovi il verbale di prelevamento di cui al precedente articolo 21 ed il certificato del saggio dal quale risulti il titolo riscontrato. Gli eventuali frammenti degli oggetti o campioni prelevati e non utilizzati per la effettuazione del saggio ed i residui del saggio medesimo restano a disposizione dell'autorita' giudiziaria per eventuali perizie.
Testo in vigore dal 16 febbraio 1968 al 2 ottobre 1999
