Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 2 ottobre 1999

Confronto con la versione in vigore dal 7 luglio 1991 al 2 ottobre 1999. 386 parole tolte, 10 parole aggiunte in 4 capoversi.

tolto: Sono istituiti laboratori di saggio dei metalli preziosi presso l'Ufficio centrale metrico e del saggio dei metalli preziosi e presso gli uffici provinciali metrici e del saggio dei metalli preziosi determinati con decreto del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato. I laboratori delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, che abbiano idonea attrezzatura e offrano adeguate garanzie, possono essere abilitati, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ad effettuare le operazioni di saggio dei metalli preziosi disciplinati dalla presente legge, nonche' a rilasciare le certificazioni del titolo dei prodotti saggiati, con validita' equipollente a quelle rilasciate dai laboratori degli uffici provinciali metrici e del saggio dei metalli preziosi. Per l'esercizio delle predette attivita', i laboratori delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura sono sottoposti alla vigilanza ed al controllo dell'amministrazione metrica e del saggio dei metalli preziosi. Con propri decreti il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il parere del Comitato centrale metrico ed i rappresentanti delle associazioni delle categorie interessate a livello nazionale, provvede a:

tolto: a) fissare le modalita' e le condizioni per abilitare, ai sensi del comma precedente, i laboratori di saggio delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

tolto: b) aggiornare i metodi ufficiali di saggio per l'accertamento del titolo degli oggetti contenenti metalli preziosi ed i criteri dei prelievi dei campioni;

tolto: c) emanare ogni altra disposizione per l'attuazione delle norme di cui al presente articolo. Ai fini degli accertamenti di cui all'articolo 21, primo comma, lettera a), l'ufficio provinciale metrico e del saggio dei metalli preziosi competente per territorio puo' avvalersi, per il saggio dei campioni prelevati, anche dei laboratori delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura abilitati ai sensi del secondo comma, che provvedono alla analisi ed alla certificazione secondo le disposizioni del regolamento. Il certificato del saggio redatto dai predetti laboratori e' utilizzato ai fini della relazione circostanziata all'autorita' giudiziaria competente di cui all'articolo 24, comma primo. Per le certificazioni di cui al secondo comma sono corrisposti, con le stesse modalita', diritti pari alla meta' di quelli fissati per le analoghe certificazioni effettuate dai laboratori degli uffici provinciali metrici e del saggio dei metalli preziosi. Le tariffe dovute ai laboratori di saggio dei metalli preziosi delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura sono soggette all'approvazione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 22 MAGGIO 1999, N. 251

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1968-01-30;46~art30 · fonte del testo