Provvedimento abrogato dal d.lgs. 22 maggio 1999, n. 251.
Abrogato dal 2 ottobre 1999
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 22 maggio 1999, n. 251.
Abrogato dal 2 ottobre 1999
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
3 versioni dal 1968
Confronto con la versione in vigore dal 28 aprile 1989 al 2 ottobre 1999. 162 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Le giacenze di materie prime e di oggetti di metalli preziosi muniti del marchio previsto dalla legge 5 febbraio 1934, n. 305, esistenti presso i produttori ed importatori possono essere immesse in commercio entro tre anni dalla data di entrata in vigore del regolamento di applicazione. Trascorso tale termine dette giacenze possono essere vendute solo se munite dello speciale marchio di rimanenza indicato dal regolamento e con le modalita' di applicazione che saranno stabilite dal regolamento stesso. Non sono soggetti alle norme di cui ai commi 1 e 2 gli oggetti d'argento di peso inferiore a 300 grammi muniti dei marchi stabiliti dalla legge 5 febbraio 1934, n. 305, i quali potranno essere venduti fino ad esaurimento senza necessita' di applicazione del marchio di rimanenza. 4. Le giacenze di merce esistenti presso i commercianti potranno essere parimenti vendute fino ad esaurimento, senza necessita' di applicazione del marchio di rimanenza, purche' in regola con le norme della legge 5 febbraio 1934, n. 305aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 22 MAGGIO 1999, N. 251
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1968-01-30;46~art29 · fonte del testo