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Per provvedere all'impianto di laboratori di cui al primo comma del precedente articolo 30 e alla fornitura delle attrezzature relative, alle spese per l'adattamento di locali e all'affitto di nuovi, e' autorizzata la spesa di lire 54 milioni per il primo anno dell'entrata in vigore della presente legge, di lire 9 milioni per ciascuno degli anni dal secondo all'ottavo, e di lire 3 milioni per il nono anno.
Testo in vigore dal 16 febbraio 1968 al 2 ottobre 1999
