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Agli oneri indicati nei precedenti articoli 32 e 33 si provvede con le maggiori entrate conseguenti alle riscossioni dei diritti di cui all'articolo 10. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

Testo in vigore dal 16 febbraio 1968 al 2 ottobre 1999

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1968-01-30;46~art34 · fonte del testo