Provvedimento abrogato dal d.lgs. 22 maggio 1999, n. 251.
Abrogato dal 2 ottobre 1999
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 22 maggio 1999, n. 251.
Abrogato dal 2 ottobre 1999
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1968
Confronto con la versione in vigore dal 16 febbraio 1968 al 2 ottobre 1999. 254 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Le caratteristiche del marchio di identificazione sono indicate nel regolamento di cui all'articolo 31. Nell'impronta del marchio sono contenuti un numero atto ad identificare il produttore od importatore e la sigla della provincia dove questi risiede. Il numero caratteristico da riprodurre sul marchio di identificazione e' assegnato dagli uffici provinciali metrici e del saggio dei metalli preziosi. La cifra indicante il titolo dei metalli preziosi, espressa in millesimi, deve essere racchiusa in figure geometriche le cui forme e dimensioni sono indicate dal regolamento. Per le materie prime e gli oggetti di platino e di palladio l'impronta del titolo deve essere, rispettivamente, seguita dai simboli Pt e Pd. I marchi di identificazione e le indicazioni dei titoli devono essere impressi su parte principale dell'oggetto. Per gli oggetti che non consentono una diretta marchiatura, questa sara' impressa su piastrina dello stesso metallo dell'oggetto e ad esso unita mediante saldatura dello stesso metallo. Gli oggetti di fabbricazione mista di due o piu' metalli preziosi devono portare, quando cio' sia tecnicamente possibile, l'impronta del titolo su ciascuno dei metalli componenti; in caso contrario le impronte sono apposta sul metallo di peso prevalente. Gli oggetti costituiti da piu' parti smontabili, non vincolate da saldature, devono portare il marchio di identificazione e l'impronta del titolo su ciascuna di tali parti, con le eccezioni che, per ragioni tecniche, saranno previste dal regolamento di applicazione di cui all'articolo 31. Salvo i casi previsti dal successivo articolo 17, e' fatto divieto di introdurre, all'interno degli oggetti, metalli non preziosi, mastice ed altre sostanze.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 22 MAGGIO 1999, N. 251
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1968-01-30;46~art7 · fonte del testo