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I marchi tradizionali di fabbrica, o sigle particolari, sono ammessi, in aggiunta a quelli di cui al precedente articolo 7, ma non devono contenere alcuna indicazione atta ad ingenerare equivoci con i titoli ed i marchi di identificazione.
Testo in vigore dal 16 febbraio 1968 al 2 ottobre 1999
