Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 16 febbraio 1968 al 2 ottobre 1999. Leggi il testo vigente →

Presso le camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura e' istituito un registro al quale sono tenuti a iscriversi:

  • a)coloro che vendono platino, palladio, oro e argento in lingotti, verghe, laminati, profilati e semilavorati in genere;
  • b)coloro che fabbricano od importano oggetti contenenti i metalli di cui alla precedente lettera a). Per ottenere l'iscrizione al registro di cui al primo comma del presente articolo gli interessati devono presentare domanda alla camera di commercio competente per territorio in cui hanno la residenza ed unire alla domanda stessa copia della licenza rilasciata dall'autorita' di pubblica sicurezza, ai sensi dell'articolo 127 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773. L'iscrizione nel registro delle camere di commercio, Industria, artigianato ed agricoltura e' soggetta alla tassa di concessione governativa, prevista dal n. 204 della tabella allegato A del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1 marzo 1961, n. 121. A cura del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato verra' pubblicato ogni anno il registro nazionale dei fabbricanti ed importatori, con l'indicazione del loro marchio di identificazione, ricavato dai registri provinciali delle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura.

Testo in vigore dal 16 febbraio 1968 al 2 ottobre 1999

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1968-01-30;46~art9 · fonte del testo