Disciplina del cinema e dell'audiovisivo

Art. 19 — Credito d'imposta per l'attrazione in Italia di investimenti cinematografici e audiovisivi

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Alle imprese italiane di produzione esecutiva e di post-produzione e' riconosciuto un credito d'imposta, in relazione a opere cinematografiche e audiovisive o a parti di esse realizzate sul territorio nazionale, utilizzando manodopera italiana, su commissione di produzioni estere, in misura non inferiore al 25 per cento e non superiore al 30 per cento della spesa sostenuta nel territorio nazionale.

Testo in vigore dal 26 novembre 2016 al 1 gennaio 2021

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urn:nir:stato:legge:2016-11-14;220~art19 · fonte su Normattiva