Art. 22 — Agevolazioni fiscali e finanziarie
Sono soggetti a imposta fissa di registro gli atti di vendita totale o parziale dei diritti di sfruttamento economico dei film previsti dalla presente legge, i contratti di distribuzione, noleggio, mandato, agenzia o diversi, relativi allo sfruttamento dei film, gli atti di concessione, di costituzione in garanzia o in pegno dei proventi, dei contributi di cui alle sezioni III e IV, gli atti di rinuncia alle cessioni, alle costituzioni in garanzia o in pegno, nonche' quelli relativi all'esecuzione e alla estinzione delle suindicate operazioni di finanziamento. Sono altresi' soggetti ad imposta fissa di registro gli atti di costituzione dei circoli e delle associazioni nazionali di cultura cinematografica, con esclusione dell'acquisizione in proprieta' dei beni immobili. Alle operazioni di credito cinematografico effettuate ai sensi del presente articolo e a tutti gli atti e contratti relativi alle operazioni stesse e alla loro esecuzione, modificazione ed estinzione, nonche' alle garanzie di qualunque tipo e da chiunque prestate, si applicano le disposizioni del titolo IV del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni. Le quote versate dai soci e gli incassi derivanti dall'emissione dei titoli di accesso ai soci non concorrono a formare il reddito imponibile dei circoli e delle associazioni nazionali di cultura cinematografica, come individuati dal decreto di cui all'articolo 27, comma 4, a condizione che siano da ritenersi enti non commerciali ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e che siano state rispettate le disposizioni di cui al titolo II, capo III, del medesimo testo unico. Sono fatte salve le disposizioni di cui ai commi 7, 8 e 9 dell'articolo 20 del decreto-legge 14 gennaio 1994, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° marzo 1994, n. 153, e successive modificazioni.
Testo vigente dal 26 novembre 2016
