Disciplina del cinema e dell'audiovisivo

Art. 23 — Contributi automatici per lo sviluppo, la produzione e la distribuzione delle opere cinematografiche e audiovisive

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Il Ministero, a valere sul Fondo per il cinema e l'audiovisivo, concede contributi automatici alle imprese cinematografiche e audiovisive al fine di concorrere, nei limiti massimi d'intensita' d'aiuto previsti dalle disposizioni dell'Unione europea e secondo le ulteriori specifiche contenute nel decreto di cui all'articolo 25, allo sviluppo, alla produzione e distribuzione in Italia e all'estero di nuove opere cinematografiche e audiovisive di nazionalita' italiana. L'importo complessivo dei contributi automatici spettante a ciascuna impresa e' determinato sulla base di parametri oggettivi, relativi alle opere cinematografiche e audiovisive precedentemente prodotte ovvero distribuite dalla medesima impresa, individuati dall'articolo 24.

Testo in vigore dal 26 novembre 2016 al 26 maggio 2021

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urn:nir:stato:legge:2016-11-14;220~art23 · fonte su Normattiva